ASSISTENZA

Fare Assistenza significa mantenere nel tempo i requisiti essenziali di sicurezza previsti dal costruttore; questo può essere fatto con contratto Full Service, con Contratto di Manutenzione periodica preventiva programmata, con interventi correttivi o di riparazione; comunque la vogliate avete bisogno soltanto di una figura di tecnico esperto ed il servizio assistenza SAMET Carrelli Elevatori è in grado di dare risposta alle vostre aspettative ed esigenze.

Il D.lgs. 81/2008 rappresenta il quadro legislativo di riferimento per tutte le attività di assistenza tecnica gravanti sul carrello elevatore andandole a dettagliare nei suoi allegati V-VI-VII.

Manutenzione e controlli periodici

Lo stesso D.lgs. 81/2008, all’art. 71, impone al Datore di lavoro l’obbligo di eseguire la manutenzione delle proprie attrezzature, ma a tale onere manutentivo generalizzato e finalizzato a garantire nel tempo la permanenza dei requisiti essenziali di sicurezza, affianca anche il più specifico obbligo di effettuare controlli periodici in relazioni a talune attrezzature che presentino peculiarità tali da renderle, nel tempo, pericolose.

Le attività necessarie affinché i carrelli elevatori vengano mantenuti in sicurezza, sono quindi, in coerenza a quanto espresso dal Legislatore, sostanzialmente due:

  • la manutenzione, prescritta all’art.71, comma 4, punto2;
  • i controlli periodici, prescritta al comma 8, punto b), alinea 2, dello stesso articolo.

La manutenzione, sempre necessaria in quanto applicabile ad ogni tipo di attrezzatura, è demandata al Datore di lavoro coerentemente alle frequenze e modalità espresse dal Costruttore, nel manuale d’uso e manutenzione.

I controlli periodici, da effettuarsi su quei carrelli che, in funzione delle loro effettive condizioni di lavoro, sono considerati attrezzature “soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose”, vengono disciplinati, se non dalle indicazioni del Fabbricante, dalle norme tecniche, dalla buona prassi o da linee guida.

Occorre ricordare che difficilmente il Datore di lavoro, al quale compete l’obbligo di effettuare tali controlli, è in grado di valutare quando questi si rendano necessari.
Il D.lgs., che si occupa di tutte le attrezzature in generale, non dà alcuna specifica indicazione su questo argomento.

L’unico mezzo di cui dispone il Datore di lavoro per assolvere il proprio compito è quello di rivolgersi ad una “persona competente” che, al termine di un dettagliato controllo sia in grado di dichiarare se, in funzione delle condizioni di lavoro cui è stato sottoposto, il carrello ha subito influssi tali da dare origine a situazioni pericolose oppure no.

La Linea Guida “ISPESL” ( ora “INAIL” ), elaborata dall’Organo tecnico-scientifico del Servizio Sanitario Nazionale, stabilisce quale controllo specifico di sicurezza eseguire al fine di “individuare danni dovuti all’invecchiamento, all’usura alla corrosione e ad altri danni che possano essere causati da un esercizio continuativo o da effetti esterni”.
Tale Linea Guida, infine, definisce le caratteristiche ideali della figura del “Tecnico Competente” che può eseguire detti controlli.

Inoltre:

  • fornisce i dettagli normativi di riferimento;
  • definisce quale documentazione debba essere mantenuta, archiviata e resa disponibile agli Organi di vigilanza.

I Controlli periodici eseguiti dai Centri Assistenza della rete TMHIT, vengono effettuati in conformità alla Linea Guida ISPESL ( ora “INAIL” ), con l’adozione di strumenti che garantiscono precisione ed accuratezza.

Il logo AISEM sul bollino di avvenuta verifica rappresenta un’ulteriore garanzia di sicurezza, qualità e corretta applicazione delle procedure.

Eseguire i Controlli periodici coerentemente alla Linea Guida ISPESL ( ora “INAIL” ), porta, poi, i seguenti vantaggi:

  • i Datori di Lavoro ed i Responsabili della Sicurezza ottemperano agli obblighi previsti dal D.lgs. 81/2008 in materia di conservazione delle attrezzature evidenziando agli Organi autorevoli l’affidamento dei propri mezzi a gestori competenti;
  • la garanzia di uno sgravio di responsabilità relativamente alla gestione ed ai controlli di sicurezza;
  • organizzazioni qualificate in loco che possono garantire un elevato standard di servizio e competenza in termini tecnici e di sicurezza;
  • contratti chiari e trasparenti;

l’affidamento ad un Tecnico competente garantito come tale dallo stesso riconoscimento che AISEM ed ISPESL (ora “INAIL” ), attestano ai Tecnici dei Centri Assistenza Toyota che hanno partecipato ai corsi di formazione;

  • responsabilità garantita sui risultati dei controlli periodici;
  • attrezzature di controllo specifiche ed appositamente studiate per garantire la massima accuratezza dei risultati,

conseguita nel minor tempo possibile;

  • controlli effettuati in loco presso il Cliente;
  • disponibilità di esperti per consulenze;
  • disponibilità a controlli straordinari ogni qualvolta intervengano eventi eccezionali che possano compromettere la sicurezza originaria del mezzo.

Verifiche periodiche

Lo stesso D. lgs. 81/2008, all’Art. 71, comma 11, prescrive, poi, che le attrezzature di lavoro il cui elenco è riportato nell’ Allegato VII, vengano sottoposte a verifiche periodiche.

Occorre evidenziare che tali verifiche non riguardano i carrelli contrappesati e quelli da magazzino, normalmente contemplati dalla Norma EN 1726 – 1, ma, in generale, soltanto i carrelli elevatori a braccio estensibile, le piattaforme aeree, le gru, i carri ponte e, in linea di massima, tutte quelle attrezzature che, già oggi, richiedono la denuncia all’ISPESL, prima di essere immesse nel mercato.

Per ogni singola tipologia di attrezzatura il citato Allegato VII indica, anche, la frequenza con cui devono essere effettuate tali verifiche.

A differenza dei controlli periodici visti al paragrafo precedente, le verifiche periodiche possono essere effettuate soltanto dall’ISPESL ( ora INAIL) e dalle ASL, che, a loro volta, possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati abilitati, come previsto dal comma 13 dell’Art. 71 del solito D.lgs. 81/2008.

Il DM 11 Aprile 2011, di recente emanazione, disciplina le modalità di effettuazione di tali verifiche periodiche, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’Art. 71, comma 13 sopra citati.

Il DM 22 Aprile 2011 rinviava l’entrata in vigore del DM 11 Aprile 2011: i 90 giorni dalla pubblicazione, previsti in origine, erano diventati 270.

Con il Decreto 20 gennaio 2012 viene applicato un nuovo differimento alla data di entrata in vigore del DM 11 Aprile 2011, portandola a 390 giorni dopo.